
INNOVATEC SPA
Internal Dealing
Con il termine Internal Dealing si intendono le operazioni di compravendita sui titoli di una società quotata da parte dei propri amministratori, sindaci e top manager.
Considerando la posizione di particolare rilievo che rivestono questi soggetti all’interno della società è evidente che le operazioni di acquisto e vendita sui titoli della società possono avere un particolare valore informativo per il mercato. Proprio per questo particolare valore segnaletico la normativa esige per questi soggetti l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi operazione di acquisto/vendita compiuta sui titoli della loro società. Queste operazioni sono regolamentate da una apposita procedura che ne regola le modalità di comunicazione.
La disciplina vigente
A partire dal 2006 sono entrate in vigore le norme in materia di Internal Dealing disciplinate dall’art. 114 TUF e dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob di attuazione n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche.
Gli obblighi informativi
In base alla disciplina i soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare a CONSOB ed all’emittente le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione; l’emittente quotato è tenuto a pubblicare, secondo le modalità previste, le informazioni ricevute dal soggetto rilevante entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
Le persone rilevanti
La normativa ha individuato, quali soggetti rilevanti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi e gli azionisti che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del Capitale Sociale, nonché le persone strettamente legate ad essi, ovvero:
1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno 1 anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
2. le persone giuridiche, le società di persone ed i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub.(i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub.(i);
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub.(i);
5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub.(i).
CONTATTI IR

raffaele vanni
CFO
Telefono: +39 02 87211799
Fax: +39 02 87211707
raffaele.vanni@innovatec.it

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Con il termine Internal Dealing si intendono le operazioni di compravendita sui titoli di una società quotata da parte dei propri amministratori, sindaci e top manager.
Considerando la posizione di particolare rilievo che rivestono questi soggetti all’interno della società è evidente che le operazioni di acquisto e vendita sui titoli della società possono avere un particolare valore informativo per il mercato. Proprio per questo particolare valore segnaletico la normativa esige per questi soggetti l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi operazione di acquisto/vendita compiuta sui titoli della loro società. Queste operazioni sono regolamentate da una apposita procedura che ne regola le modalità di comunicazione.
La disciplina vigente
A partire dal 2006 sono entrate in vigore le norme in materia di Internal Dealing disciplinate dall’art. 114 TUF e dagli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Consob di attuazione n. 11971 del 14/05/1999 e successive modifiche.
Gli obblighi informativi
In base alla disciplina i soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare a CONSOB ed all’emittente le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione; l’emittente quotato è tenuto a pubblicare, secondo le modalità previste, le informazioni ricevute dal soggetto rilevante entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.
Le persone rilevanti
La normativa ha individuato, quali soggetti rilevanti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi e gli azionisti che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del Capitale Sociale, nonché le persone strettamente legate ad essi, ovvero:
1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno 1 anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
2. le persone giuridiche, le società di persone ed i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub.(i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub.(i);
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub.(i);
5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub.(i).
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